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STATUTO DELLA FONDAZIONE

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata
  1. È costituita una fondazione senza scopo di lucro che risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione denominata “Rizzola Academy” (d’ora in poi anche “Fondazione”).
  2. La Fondazione ha sede legale in San Donà di Piave (Venezia), in Via Gorizia, n. 1.
  3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all’estero, uffici e sedi secondarie, unità locali, comunque denominate. Il consiglio di Amministrazione potrà altresì variare la sede legale all’interno del comune senza che sia necessaria la modifica dello statuto.
  4. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale, e ha durata illimitata.
Articolo 2 – Scopi
1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità di interesse generale quali lo sviluppo e la diffusione della conoscenza, della ricerca e della formazione nel settore della salute, nell’ottica di promuovere un più elevato livello di sviluppo di tutta la comunità.
Articolo 3 – Attività
  1. La Fondazione svolge attività scientifiche, di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica e formazione nell’ambito medico, del diritto e dell’economia della salute, dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria, in favore di enti pubblici e privati; professionisti; aziende, organismi, associazioni di categoria, e soggetti del terzo settore.
  2. In particolare, la Fondazione si propone di:
    a) svolgere attività di formazione degli operatori e dei professionisti sanitari, curando anche l’organizzazione e gestione di corsi ad essi riservati;
    b) realizzare attività di documentazione e promuovere specifici programmi di ricerca, di propria iniziativa o sulla base di convenzioni con i soggetti di cui alla precedente lett. a);
    c) organizzare, coordinare convegni, eventi culturali, workshop, webinar e seminari di studio o partecipare a tali eventi in qualità di partner;
    d) curare la pubblicazione e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca ed assistenza tecnica svolte;
    e) individuare e gestire strumenti di finanziamento europei, nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti in ambito sanitario, sociosanitario, socioeducativo e farmaceutico;
    f) promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tematiche scientifiche, sociosanitarie e di welfare, e promuovere iniziative di comunicazione sociale;
    g) progettare iniziative culturali multidisciplinari che abbiano come oggetto tematiche inerenti ai settori di attività della Fondazione.
Articolo 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse
  1. La Fondazione svolge attività scientifiche, di studio, ricerca, consulenza, assistenza tecnica e formazione nell’ambito medico, del diritto e dell’economia della salute, dell’organizzazione sanitaria e sociosanitaria, in favore di enti pubblici e privati; professionisti; aziende, organismi, associazioni di categoria, e soggetti del terzo settore.
  2. In particolare, la Fondazione si propone di:
    a) svolgere attività di formazione degli operatori e dei professionisti sanitari, curando anche l’organizzazione e gestione di corsi ad essi riservati;
    b) realizzare attività di documentazione e promuovere specifici programmi di ricerca, di propria iniziativa o sulla base di convenzioni con i soggetti di cui alla precedente lett. a);
    c) organizzare, coordinare convegni, eventi culturali, workshop, webinar e seminari di studio o partecipare a tali eventi in qualità di partner;
    d) curare la pubblicazione e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca ed assistenza tecnica svolte;
    e) individuare e gestire strumenti di finanziamento europei, nazionali e internazionali per la realizzazione di progetti in ambito sanitario, sociosanitario, socioeducativo e farmaceutico;
    f) promuovere campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tematiche scientifiche, sociosanitarie e di welfare, e promuovere iniziative di comunicazione sociale;
    g) progettare iniziative culturali multidisciplinari che abbiano come oggetto tematiche inerenti ai settori di attività della Fondazione.
Articolo 5 – Fondo di dotazione
  1. Il fondo di dotazione composto:
    – dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
    – dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
    – dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
    – dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il fondo di dotazione;
    – da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici. Il fondo di dotazione è indisponibile ed è vincolato a garanzia dei terzi.
Articolo 6 – Fondo di gestione
  1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
    – dalle rendite e dai proventi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività della Fondazione medesima;
    – da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
    – da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
    – dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti; – dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
  2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
    Articolo 7 – Esercizio Finanziario
    1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
    2. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.
    3. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve
    Articolo 8 – Membri della Fondazione
    1. I membri della Fondazione sono:
      – 
      il Fondatore Promotore,
      – i Partecipanti.
    Articolo 9 – Fondatore Promotore
    1. È Fondatore Promotore la società CASA DI CURA SILENO E ANNA RIZZOLA – SOCIETA’ PER AZIONI, con sede in San Donà di Piave (VE), Via Gorizia n. 1, che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.
    2. Nel caso in cui il Fondatore Promotore deliberi di procedere al proprio scioglimento, di trasformarsi, di aggregarsi ad altri soggetti ovvero comunque di estinguersi, il medesimo dovrà indicare il/i soggetto/i che eserciterà/anno le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.
    Articolo 10 – Partecipanti
    1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con
      l’attribuzione di beni materiali o immateriali.
    2. Il Consiglio di Amministrazione delibererà l’ammissione di nuovi Partecipanti secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta dalla Fondazione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predisporrà ed approverà un apposito Regolamento per individuare i criteri di ammissione dei Partecipanti.
    3. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali alla medesima
    Articolo 11 – Esclusione e Recesso
    1. Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
      – inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
      – condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all’art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
      – comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
    2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
      – trasformazione, fusione e scissione; – trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
      – ricorso al mercato del capitale di rischio;
      – estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; – apertura di procedure di liquidazione;
      – fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
    3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
    4. Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione, in caso di fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali a carico dello stesso si applica quanto previsto al successivo art. 23.
    5. La Fondazione ha il divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai partecipanti, nel caso di esclusione, di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
    Articolo 12 – Organizzazione
    1. Sono organi della Fondazione:
      – il Consiglio di Amministrazione;
      – il Presidente della Fondazione;
      – il e il Vicepresidente, se nominato;



      – il Collegio dei Revisori dei Conti.
    Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione
    1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre fino ad un massimo di sette. Il numero dei membri componenti il Consiglio sarà determinato in sede di nomina, e rimarrà immutato per tutta la durata del mandato.
    2. Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione.
    3. I membri del Consiglio di Amministrazione così nominati durano in carica tre esercizi e decadranno tutti contemporaneamente alla scadenza. Allo scadere i successivi membri saranno nominati dal legale rappresentante pro tempore della società CASA DI CURA SILENO E ANNA RIZZOLA – SOCIETA’ PER AZIONI.
    4. Nel caso di dimissioni, per qualunque causa o ragione, di uno o più Consiglieri, che non faccia venire meno la maggioranza dei nominati, ipotesi regolamentata dal successivo comma, il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare nuovi consiglieri in sostituzione dei dimissionari. I Consiglieri cooptati, entreranno in carica con decorrenza dalla data di nomina e rimarranno in carica sino al termine del mandato del Consiglio originariamente nominato.
    5. Fermo quanto precede, le dimissioni, per qualunque ragione o causa, della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Presidente comporteranno la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione; in tale ipotesi il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà nominato dal legale rappresentante pro tempore della società CASA DI CURA SILENO E ANNA RIZZOLA – SOCIETA’ PER AZIONI.
    6. Sia in caso di decorrenza del termine di durata del mandato, che nel caso previsto dal precedente comma 5, il Consiglio rimarrà in carica sino alla sua sostituzione.
    Articolo 14 – Competenze
    1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione del patrimonio della stessa. Spettano al Consiglio di Amministrazione, in particolare, le seguenti attività:
      – individuare le aree di attività della Fondazione e approvare il piano di attività;
      – approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
      – deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto e nei limiti del presente Statuto; – deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati, nazionali o internazionali;
      – provvedere alla nomina, al proprio interno, del Presidente e, ove opportuno, del Vicepresidente della Fondazione; – provvedere alla nomina, ove opportuno, del Presidente Onorario della Fondazione, scegliendolo tra personalità che si siano distinte per altissimi meriti in campo sociale e/o scientifico; – provvedere alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico, con il voto favorevole di due terzi dei membri;
      – provvedere alla nomina del Direttore scientifico;
      – provvedere alla nomina del Segretario Generale;
      – provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
      – provvedere all’istituzione e all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali delegazioni ed uffici fuori dalla sede;
      – deliberare le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
      – deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
      – predisporre un apposito Regolamento che determini i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e per dichiararne la eventuale esclusione;
      – procedere alla ammissione o alla esclusione dei Partecipanti;
      – deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
      – svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
      Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, altresì, di nominare comitati tecnici ed ogni altro organismo che reputi necessario utile per le attività della Fondazione, conferendo i necessari poteri.
      Il Consiglio di Amministrazione può inoltre definire regolamenti e protocolli per disciplinare su base operativa il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione e per dare esecuzione al presente Statuto.
    2. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta una indennità per lo svolgimento delle funzioni, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione delle indennità e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione stesso, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti
    Articolo 15 – Funzionamento e deliberazioni
    1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno. Dovrà essere inoltre convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti od il Collegio dei Revisori, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta.
    2. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano d’età, mediante avviso contenente il luogo, l’orario, e gli argomenti all’ordine del giorno della relativa seduta. Il Consiglio si riunisce nella sede della Fondazione o in altro luogo. La convocazione, mediante comunicazione da spedire via fax, telegramma o posta elettronica, deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
    3. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione da spedire via fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
    4. Le deliberazioni del Consiglio non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi membri e se non sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo laddove il presente Statuto prescriva una maggioranza diversa.
    5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
      partecipano, senza diritto di voto, il Segretario Generale, il Direttore scientifico e, se nominato, il Presidente Onorario.
    6. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Scientifico che non avranno diritto di voto.
    7. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali.
    8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di tele-video comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell’adunanza e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.
    Articolo 16 – Il Presidente, il Presidente Onorario ed il Vicepresidente
    1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri. Il Presidente e, se nominato, il Vicepresidente, hanno disgiuntamente la legale rappresentanza della Fondazione.
    2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri, può nominare un Presidente Onorario scelto tra personalità che si siano distinte per altissimi meriti in campo sociale e/o scientifico. Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
    3. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Vicepresidente, se nominato. Al Presidente e, se nominato, al Vicepresidente è conferito il potere di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di garantire l’ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.
    4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se nominato, o in mancanza dal Consigliere più anziano
    Articolo 17 – Comitato Scientifico
    1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Direttore Scientifico. I membri del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza negli ambiti scientifici di interesse dell’Associazione.
    2. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione o del Direttore scientifico che partecipano ai loro lavori.
    3. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Direttore Scientifico che ne fa parte e formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia della Fondazione. Ciascun membro del Comitato Scientifico resta in carica per tre anni e può essere riconfermato.
    4. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 18, modalità di funzionamento, specifici compiti e numero di consiglieri saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.
    Articolo 18 – Direttore Scientifico
    1. Il Direttore scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Promuove e coordina l’attività scientifica della Fondazione.
    2. Il Direttore Scientifico deve aver maturato esperienza di direzione di progetti di ricerca negli ambiti di intervento della Fondazione e deve possedere comprovate capacità scientifiche e manageriali, attestate dal possesso di titoli idonei, quali, a titolo esemplificativo, il dottorato di ricerca.
    3. Spetta in particolare al Direttore scientifico di:
      – definire, in collaborazione con il Segretario Generale, il programma annuale delle attività, con particolare riferimento ai progetti di ricerca e formazione, da presentare al Consiglio di Amministrazione che lo approva;
      – coordinare l’attività del Comitato Scientifico, convocandone le riunioni e redigendo il relativo verbale;
      – individuare le modalità di finanziamento delle attività della Fondazione, ivi compresi finanziamenti messi a disposizione da enti pubblici e privati, italiani, europei e internazionali;
      – rappresentare la Fondazione nell’ambito di eventi scientifici quali congressi, meeting, webinar su autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
      – rappresentare la Fondazione nell’ambito di progetti scientifici e di formazioni realizzati in partenariato con altri enti;
      – gestire i rapporti con gli organi di stampa; – coordina la comunicazione esterna della Fondazione;
      – gestire i rapporti con enti e istituti di ricerca pubblici e privati;
      – verifica e, se del caso, coordina le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficino di contributi o di borse di studio erogate dalla Fondazione.
    4. Il Direttore scientifico riferisce almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento delle attività comprese nel programma annuale.
    5. Il Direttore scientifico nell’ambito delle attività comprese nella sua competenza collabora con il Segretario Generale e si coordina con esso.
    6. Il Direttore scientifico dura in carica tre anni.
    Articolo 19 – Segretario Generale
    1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Segretario Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina, ha autonomia decisionale, nell’ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.
    2. Il Segretario Generale, in particolare, collabora alla predisposizione del piano di attività della Fondazione e collabora con il Direttore scientifico e il Presidente alla sua esecuzione, dopo che lo stesso sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione. Predispone gli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Collabora con il Presidente all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ivi comprese quelle inerenti all’assunzione del personale. Dirige e coordina gli uffici della Fondazione, provvede alla conduzione manageriale ed operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, è capo del personale dipendente della stessa, ed è responsabile degli approvvigionamenti funzionali.
    3. È responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione.
    Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti
    1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.
    2. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
    3. Il Collegio dei Revisori vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e sulla adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio provvede alla revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente. Annualmente il Collegio deve rendere e consegnare al Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima dell’approvazione del bilancio consuntivo, una relazione relativa al bilancio stesso. I componenti del Collegio dei Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
    4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare in alternativa al Collegio dei Revisori un Revisore Unico, anch’esso scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali. Al Revisore Unico si applicano tutte le disposizioni previste per il Collegio dei Revisori di cui ai precedenti commi 2 e 3.
    Articolo 21 – Assemblea di Partecipazione
    1. Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, è istituita l’Assemblea di Partecipazione. L’Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all’anno.
    2. L’Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
    3. L’Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
    4. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
    5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
    6. Delle riunioni dell’Assemblea di Partecipazioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
    Articolo 22 – Deliberazioni Dell’Assemblea Di Partecipazione
    1. L’Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
    2. In seconda convocazione L’Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
    3. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Articolo 23 – Scioglimento
    1. In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dichiarato lo scioglimento dall’Autorità Amministrativa competente, il patrimonio verrà devoluto, ad altri enti senza fini di lucro utilità con analoghe finalità.
    2. I beni concessi in comodato dal Fondatore Promotore e/o da terzi alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
    3. Il Consiglio di amministrazione proporrà lo scioglimento della Fondazione all’Autorità amministrativa competente a dichiararlo anche in caso di fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali a carico del Fondatore Promotore
    Articolo 24 – Disposizioni finali
    1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
    Articolo 25 – Norma transitoria

    Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente integrati